Gli avvocati della Camera penale di Bergamo protestano contro la riforma

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La Sezione di Bergamo della Camera Penale della Lombardia orientale, in linea con la ferma presa di posizione a livello nazionale esprime «preoccupazione e dissenso» rispetto alla proposta di riforma del M5S e del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sulla sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Gli avvocati bergamaschi aderiranno all’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale dal 20 al 23 novembre.

Cosa prevede la riforma riguardo la prescrizione.

La prescrizione è un istituto proprio della nostra tradizione giuridica (ma presente in tantissimi ordinamenti giudiziari) che disciplina i tempi entro cui lo Stato può esercitare la propria pretesa punitiva nei confronti del soggetto ritenuto responsabile di un reato.

In altre parole, la prescrizione prevede l’estinzione del reato decorso un certo lasso di tempo dalla sua consumazione. Il tempo necessario a far prescrivere un reato è variabile sia in funzione della pena massima prevista dalla legge, sia in funzione della qualifica del reo quale recidivo o delinquente abituale.

La ratio della prescrizione del reato si rinviene nell’attenuazione dell’interesse dello Stato ad accertare il reato laddove sia decorso troppo tempo e nella difficoltà di accertare la verità a distanza di molti anni dal fatto oggetto del giudizio.

Non si tratta di una «resa» dello Stato, ma di un principio liberale e democratico che tutela tutti: il soggetto sottoposto a procedimento penale (che non può essere tenuto «ostaggio» del processo senza limiti); la vittima del reato che ha diritto ad una salvaguardia che intervenga in tempi brevi, senza sentirsi abbandonata; la collettività che deve poter contare, in caso di condanna definitiva di un soggetto, sulla possibile rieducazione del condannato stesso affinché abbia a ripristinare «il patto sociale» con i suoi consociati e non rappresenti più per essi una minaccia (il che richiede tempi ragionevoli tra il momento in cui è commesso il reato e quello in cui interviene la condanna).

L’emendamento al disegno di legge anticorruzione sul tema della prescrizione introduce, molto semplicemente, la sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. In realtà non è una vera e propria sospensione del corso della prescrizione, perché in tal caso il termine di prescrizione, al venir meno della causa di sospensione, dovrebbe ricominciare a decorrere.

Si può parlare invece di una vera e propria abolizione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado (sia essa di condanna o di assoluzione), perché la sospensione prospettata dalla riforma è senza fine. Pertanto, a regime si prescriveranno solo i reati in fase di accertamento in indagine preliminare o nel giudizio di primo grado.

Nelle intenzioni dei proponenti l’emendamento si prefigge anzitutto di impedire che chi è colpevole possa «farla franca» beneficiando della prescrizione del reato. In secondo luogo di eliminare le tecniche difensive dilatorie finalizzate ad allungare i processi fino a raggiungere il termine ultimo di prescrizione del reato.

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