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Giustizia, le novità sui contenuti della riforma

Il testo sarà discusso in Parlamento il 23 luglio, ma non è impossibile che possano emergere nuove divergenze viste le polemiche in atto e, oltre a ciò, gli ultimi dubbi sollevati recentemente dalla magistratura.

Autore: Fiorella D'Auria
15 Luglio 2021
- Categoria: Giustizia, News

Giovedì il Consiglio dei Ministri ha approvato gli emendamenti al disegno di legge che delegherà al Governo la riforma della giustizia, di cui si sta occupando la ministra Marta Cartabia, con un accordo su una delle riforme più importanti tra quelle che l’Italia deve fare per ottenere i finanziamenti europei del Recovery Fund.

Da mesi la maggioranza era divisa per le discussioni interne, ma due giorni fa il presidente del Consiglio Draghi è riuscito a trovare una mediazione con il Movimento Cinque Stelle. Il testo sarà discusso in Parlamento il 23 luglio, ma non è impossibile che possano emergere nuove divergenze viste le polemiche in atto e, oltre a ciò, gli ultimi dubbi sollevati recentemente dalla magistratura.

L’obiettivo è quello di ridurre del 25% i tempi del processo penale che, in Italia, sono fra i più lunghi d’Europa. Questo è stato il punto più controverso, perché viene meno uno dei pilastri dell’attuale processo penale: la prescrizione del reato nel caso in cui il giudizio definitivo non sia emesso entro un determinato periodo, corrispondente alla durata della pena massima prevista in caso di condanna. Ora, la prescrizione resta in vigore solo fino al processo di primo grado. Poi, dal secondo grado fino alla Cassazione, il rito dovrà chiudersi entro 24 e 12 mesi (che salgono a 36 e 18 mesi per i reati di corruzione e concussione.

L’improcedibilità: una prescrizione processuale!

Non ci saranno limiti per i reati attualmente imprescrittibili. Superati i termini non ci sarà però la cancellazione del reato in caso di condanna in primo grado. In compenso scatta l’improcedibilità, la “prescrizione processuale”. Cioè, l’azzeramento del processo. Resta da capire che cosa succede dal punto di vista delle vittime del reato, che rischiano di perdere anche il risarcimento riconosciuto nel primo grado del giudizio.

Oggi si può finire sotto processo arrivando perfino in Cassazione anche per il semplice furto di una mela al supermercato. Con la riforma sono valorizzati due elementi. L’archiviazione da parte del giudice per la tenuità del fatto. E, dall’altra parte, i tentativi di riconciliazione fra la vittima e il colpevole, sempre su base volontaria e garantendo i diritti della difesa

Inoltre oggi è sufficiente la richiesta del pm del rinvio a giudizio per finire davanti al Giudice delle Udienze preliminari che dà il via libera al processo. Un passaggio che filtra, secondo le ultime statistiche, appena il 10% delle imputazioni per i reati nei quali è prevista e non incide assolutamente sugli esiti del processo. Tanto che oggi circa il 40% dei riti che hanno ottenuto il via libera dal giudice per l’udienza preliminare finiscono con il proscioglimento dell’imputato. Con la riforma, invece, il pm può chiedere il rinvio a giudizio solo se gli elementi raccolti consentono una “ragionevole previsione di condanna”. L’udienza preliminare si terrà solo per i reati più gravi mentre si stendono i casi di citazione diretta in giudizio.

Altro capitolo importante della riforma è quello che dovrebbe depotenziare l’effetto mediatico del famoso “avviso di garanzia”. Adesso, “la mera iscrizione del nominativo di una persona nel registro delle notizie di reato non può determinare “effetti pregiudizievoli” sul piano civile e amministrativo. Non ci potranno essere sospensioni dal lavoro o altri provvedimenti disciplinari per i dipendenti pubblici indagati. Si dovranno attendere le condanne.

La riforma rafforza l’istituto del patteggiamento: ora l’accordo fra imputato e pm potrà estendersi, per i reati che superano i due anni, anche alle pene accessorie, alle confische e alla determinazione del suo oggetto e della durata. Per favorire il ricorso al rito abbreviato si prevede che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso in cui l’imputato rinunci all’impugnazione della sentenza. La riduzione della pena potrà essere applicata già dal giudice per l’esecuzione: salta quindi un ulteriore passaggio processuale. Avremo processi più rapidi anche perché il deposito degli atti e delle notifiche potrà essere effettuato per via telematica. Addio, dunque, all’ufficiale giudiziario che bussa alle nostre porte.

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Fiorella D'Auria

Fiorella D'Auria

Laureata in Consulenza Professionale per l'impresa, pone il suo interesse e la sua attenzione su tematiche aziendali e fallimentari. Ama l'arte (è appassionata fotografa), la letteratura, la musica, gli animali ed il mondo della moda.
Mail: f.dauria@diritto.news

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