Giustizia: il governo Meloni e il decreto sull’ergastolo ostativo

processo-civile-telematico-min

Il primo Consiglio dei ministri del governo Meloni è intervenuto in modo urgente sull’ergastolo ostativo, inserendolo in un decreto legge. Come spiega il sito Editorialedomani.it, la scelta di utilizzare questo strumento, che ha come requisiti la necessità e l’urgenza, serve a impedire che la Corte costituzionale emetta la sentenza di incostituzionalità della norma, prevista dall’articolo 4bis dell’ordinamento penitenziario.

Una misura voluta da Giovanni Falcone!

Resta il fatto che l’ultima parola spetta comunque alla Consulta, che farà le sue valutazioni sul nuovo decreto legge nell’udienza dell’8 novembre. L’ergastolo ostativo, tra le misure di emergenza nella lotta alla mafia volute dal giudice Giovanni Falcone nel 1992, prevede che i condannati per alcuni reati gravi, in particolare mafia, terrorismo e associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, non abbiano la possibilità di accedere ad alcun beneficio penitenziario – come i permessi premio e il lavoro esterno – se non decidono di collaborare con la giustizia, dimostrando così il loro ravvedimento.

Tuttavia la Consulta ha stabilito che fare «della collaborazione l’unico modo per il condannato di recuperare la libertà è in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione e con l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo». Secondo il report del Garante Nazionale delle persone private della libertà, in Italia i detenuti ostativi sono 1259, che corrispondono al 70 per cento degli ergastolani totali. Il decreto legge approvato dal Cdm, prevede che i benefici penitenziari non siano più condizionati esclusivamente alla collaborazione.

Tuttavia, il detenuto in regime di 4bis che non ha collaborato potrà accedere ai benefici solo se adempie ad alcune specifiche condizioni: dovrà dimostrare di aver «adempiuto alle obbligazioni civili e agli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna» o dimostrare «l’assoluta impossibilità di tale adempimento» allegando «elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo» e «alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza».

Circostanze personali!

Si terrà conto anche »delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile». Infine, verrà valutata anche l’esistenza di iniziative del detenuto a favore delle vittime, sia in forma di risarcimento che di percorso di giustizia riparativa.

Il decreto legge prevede anche che i detenuti per reati connessi all’associazione di stampo mafiosa, di scambio politico-elettorale di tipo mafioso, violenza sessuale, su minore e di gruppo, tratta illecita di migranti, traffico illecito di sostanze stupefacenti, induzione e sfruttamento alla prostituzione minorile e pornografia minorile non potranno comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea o almeno trenta anni di pena, in caso di condanna all’ergastolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Diritto.news

Informazioni sull'autore