Fatturazione elettronica: cosa cambierà per i privati cittadini

Fatturazione elettronica 2019: critiche e primi disagi del servizio

Dal 1 gennaio 2019 addio alla classica fattura di carta. Ormai la notizia dell’entrata a regime della cosiddetta fatturazione elettronica. Ma chi riguarderà? E cosa cambia nel concreto per i cittadini italiani? La nuova fatturazione riguarda sia le transazioni tra privati, che quelle verso i consumatori finali. È un modo per il Fisco per ricevere informazioni sulle transazioni quasi in tempo reale e incrociarla per individuare eventuali anomalie ed evasione fiscale.

Cosa cambia per i privati cittadini

I cambiamenti nella fatturazione non riguarderanno solo coloro che per lavoro hanno bisogno di emettere fatture o coloro che possiedono partita Iva. Si tratta di un cambiamento che riguarderà le abitudini di tantissime persone. Il nuovo sistema ha lo scopo di semplificare la gestione delle fatture.

In sostanza, la fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea perché va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone e perché deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI). Le nuove fatture emesse o ricevute saranno realizzate in formato .xml.

Una volta emesse, le fatture saranno automaticamente recapitate al destinatario da un sistema dell’Agenzia delle entrate, il sistema SDI di interscambio. Quando chi riceve fattura è un soggetto che non ha una partita IVA e quindi agisce come un semplice consumatore finale, l’Agenzia delle Entrate chiede che il fornitore invii la fattura al consumatore in due modalità.

In primo luogo, il fornitore (titolare di Partita IVA) deve emettere fattura elettronica da inviare al SdI, dove dovrà inserire nel campo “codice destinatario” il codice convenzionale “0000000” e, nella sezione delle informazioni anagrafiche del file della fattura elettronica, dovrà compilare solo il campo “CodiceFiscale” del cessionario (non va compilato invece il campo “IdFiscaleIVA“).

Così facendo, SdI fa arrivare questa fattura elettronica al consumatore finale, mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

In secondo luogo, il fornitore dovrà comunque consegnare o spedire copia della fattura, in formato analogico o in formato digitale, all’acquirente: questo per non obbligare il destinatario a registrarsi presso l’Agenzia delle Entrate per scaricare la fattura elettronica.

Per i privati che non emettono fatture non è obbligatorio ricevere fatture elettroniche, dal momento che possono continuare a chiedere copie cartacee, ma potrebbe tuttavia essere uno strumento utile, per chi lo volesse, per archiviare le proprie spese. L’operatore dal canto suo è obbligato a emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i privati consumatori finali e a consegnare loro una copia in formato cartaceo o elettronico.

Se un cliente chiede a un commerciante al dettaglio la fattura al posto della ricevuta o dello scontrino, il negoziante può rilasciare un’apposita quietanza con rilevanza solo commerciale e non fiscale e trasmettere la fattura al SdI entro i termini. Il SdI è una sorta di “postino” che verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali e l’indirizzo telematico al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura.

In caso di esito positivo il Sistema di Interscambio consegna la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento. I dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura.

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