Fattura elettronica, tutte le novità per il 2019

Fattura elettronica 2019, Agenzia dell'Entrate chiarisce alcuni aspetti!

Il sistema della fatturazione elettronica è obbligatoria a partire dal 1 gennaio 2019. Gli emendamenti approvati alla Manovra 2019 (DdL n. 886 di conversione in legge del DL n. 119 del 23 ottobre 2018) stabiliscono stabiliscono: come cambiano i tempi per l’emissione della fattura elettronica, le sanzioni, come si faranno le fatture immediate e differite, chi è esentato dall’obbligo di fatturazione elettronica.

Saranno esentati dall’obbligo di fatturazione elettronica, i medici e farmacie che già inviano i dati tramite il sistema TS, e le società e associazioni che hanno scelto l’applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991, che hanno percepito nell’anno precedente proventi commerciali che non siano superiori al limite di 65.000 euro.

Sono anche stati confermati gli esoneri già previsti dalla vigente normativa per i soggetti passivi d’imposta che applicano: il regime di vantaggio, il regime forfetario e sono escluse anche le operazioni relative a cessione di beni e prestazioni di servizi che sono effettuate o ricevute da soggetti non residenti o non stabiliti in Italia. Quindi il il rappresentante fiscale in Italia di una società estera non è tenuto ad emettere la fattur elettronica.

Proroga applicazione reverse charge a fini IVA e le sanzioni

Articolo 2, comma 2-bis prevede l’adempimento dell’imposta secondo il meccanismo dell’inversione contabile o reverse charge, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del DPR n. 633/1972, comporta che gli obblighi relativi all’applicazione dell’IVA debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore.

Tale meccanismo, adottato dagli Stati membri ai sensi della Direttiva 2006/69/CE del 24 luglio 2006, in deroga alla procedura normale di applicazione dell’IVA secondo il sistema della rivalsa, mira a contrastare le frodi in particolari settori a rischio, evitando che il cessionario porti in detrazione l’imposta che il cedente non provvede a versare all’erario.

Secondo quanto indicato nell’articolo 199 della Direttiva 2006/112/CE (disciplinante l’IVA Comunitaria), l’applicazione dell’inversione contabile può essere adottata dagli Stati membri senza la necessità di un’autorizzazione preventiva, essendo sufficiente una semplice comunicazione al Comitato IVA di cui all’articolo 398 della predetta Direttiva. La Commissione del Senato ha proposto l’introduzione del comma 2-bis all’articolo 2 che dispone prorogare al 30 giugno 2022 l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile facoltativa IVA.

L’articolo 10, prevede che per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 non siano applicate al contribuente le sanzioni previste qualora emetta la fattura elettronica oltre il termine normativamente stabilito ma, comunque, nei termini per far concorrere l’imposta ivi indicata alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale).

Le sanzioni sono, invece, contestabili, seppur ridotte al 20 per cento, quando la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo. Le attenuazioni previste dalla norma si applicano anche con riferimento al cessionario/committente che abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione.

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