Fattura elettronica: approvate le semplificazione per gli operatori sanitari

Fatturazione elettronica 2019: critiche e primi disagi del servizio

Si è esaminato ieri 27 novembre in Aula il disegno di legge n. 886, di conversione del decreto-legge n. 119, in materia fiscale e finanziaria (scadenza 22 dicembre). La Commissione Finanze, lunedì 26 novembre, ne ha concluso l’esame, avviato martedì 30 ottobre, conferendo mandato al relatore, sen. Fenu a riferire favorevolmente all’Assemblea; relatori di minoranza sono la senatrice Conzatti e il senatore D’Alfonso.

In particolare, con l’approvazione dell’emendamento 10.0.100 la Commissione in sede referente propone l’introduzione di un nuovo articolo in materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, prevedendo l‘esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica -per il periodo d’imposta 2019 – per i soggetti tenuti all‘invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

Approvato emendamento che esclude gli operatori sanitari dalla fatturazione elettronica nel 2019

La norma si applica ai soggetti tenuti all’invio dei dati, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014 (recante “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”).

Il comma 3 sopra richiamato elenca i seguenti soggetti: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Essi sono tenuti ad inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015, con alcune esclusioni, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati, sono rese disponibili sul sito internet del Sistema tessera sanitaria.

Quanto al comma 4, esso demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione di termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi a talune spese che danno diritto a deduzioni dal reddito. In attuazione di quanto disposto dal suddetto comma 4 sono stati emanati decreti ministeriali concernenti le seguenti tipologie di spese: universitarie, funebri, per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per interventi volti alla riqualificazione energetica; relative alle rette per la frequenza di asili nido, per le erogazioni liberali.

Si ricorda che le modalità di invio di dati di natura sanitaria nell’ambito del Sistema pubblico di connettività sono state stabilite con il d.P.C.M. 26 marzo 2008. Inoltre, con decreto 27 aprile 2018, emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze, sono state fissate le “specifiche tecniche e modalità operative del Sistema tessera sanitaria per consentire la compilazione agevolata delle spese sanitarie e veterinarie sul sito dell’Agenzia delle entrate, nonché la consultazione da parte del cittadino dei dati delle proprie spese sanitarie, in attuazione dell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 175/2014”. Si attende ora che il testo venga definitivamente approvato da entrambe le Camere.

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