Fattura elettronica 2019, Agenzia dell’Entrate chiarisce alcuni aspetti!

Fattura elettronica 2019, Agenzia dell'Entrate chiarisce alcuni aspetti!

Il sistema della fatturazione elettronica è obbligatoria a partire dal 1 gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha tenuto un incontro con la stampa per chiarire alcuni aspetti fondamentali. Tale meccanismo di fatturazione già in vigore nei rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione, diviene obbligatoria per tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia.

L’agenzia delle entrate ha spiegato che non è previsto alcun obbligo di conservazione sostitutiva della fattura elettronica per i soggetti esonerati dalla sua emissione, come i contribuenti nel regime dei minimi e dei forfettari. E ancora che sono previsti controlli sul registro delle deleghe e non è obbligatoria l’instaurazione dei registri sezionali in presenza sia di fatture elettroniche sia di fatture analogiche.

Inoltre, in considerazione dell’obbligo di compilazione dell’esterometro, la comunicazione mensile dei modelli Intra 2bis resta, ai soli fini statistici, in capo ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 200 mila euro e, per i modelli Intra 2 quater, per i soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari per importi pari o superiori a 100 mila euro.

Le fatture elettroniche primo semestre 2019: in cosa consiste.

Nel primo semestre 2019, sarà consentito emettere tardivamente le fatture elettroniche entro il termine delle liquidazioni periodiche. Ad esempio, se il momento di effettuazione dell’operazione è il 5.1, il contribuente mensile potrà trasmettere la fattura al SdI entro il 15.02. In tal caso, però, dovrà sempre essere indicata sulla fattura la data del 5.1. Il chiarimento è importante sia per l’emittente che per il cessionario che possono più facilmente gestire la liquidazione e la detrazione dell’imposta.

A proposito della fattura immediata, l’Agenzia ha comunicato che, poiché possono non essere sufficienti i 10 giorni normativamente consentiti per l’emissione della fattura immediata, i professionisti potranno ricorrere all’emissione della fattura differita entro il 15 del mese successivo alla data di incasso, a condizione che la prestazione sia individuabile con un apposito documento.

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