Evasione fiscale, prevista anche la confisca oltre al carcere

Evasione fiscale, prevista anche la confisca oltre al carcere

La Corte di Cassazione, con la sentenza 16 gennaio 2018 n 1584 precisa che l’evasione fiscale non ha come conseguenza solo la condanna al carcere, ma comporta anche la confisca per l’equivalente dell’importo non versato. Per procedere alla confisca, inoltre, la Corte specifica che non è necessario un precedente sequestro. Il destinatario della confisca, qualora ritenesse illegittimo il criterio di selezione dei beni da confiscare, può rivolgersi al giudice dell’esecuzione.

Le norme richiamate dalla Cassazione per la sentenza 16 gennaio 2018 n. 1584. 

La Corte di Cassazione, per la sua pronuncia, richiama le norme contenute nella Legge finanziaria del 2008 e del Decreto legislativo 158 del 2015. L’articolo 322 ter del codice penale parla della confisca e sancisce che “in caso di condanna (…) per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320 (…) è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto”. La legge finanziaria del 2008 ha esteso l’applicazione dell’articolo 322 ter anche ai reati tributari.

La sentenza della Corte di Cassazione richiama anche l’articolo 12 bis del Dlgs 74/2000. che estende il campo di applicabilità della confisca anche al delitto di occultamento o distruzione della contabilità. La confisca è qui esclusa solo quando il contribuente si impegna concretamente a versare quanto dovuto all’erario.

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