Esodati indennizzo commercianti 2014/2016: le richieste al Governo

Esodati indennizzo commercianti 2014/2016: le richieste al Governo

Le ultime novità sugli Esodati indennizzo commercianti 2014/2016 vengono dall’interrogazione a risposta in commissione presentata in Commissione Lavoro alla Camera dall’On. Elena Murelli della Lega. Nel documento si chiede al Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, “se e quali iniziative il Governo intenda adottare”, in merito alla “situazione paradossale che coloro i quali hanno conseguito i requisiti anagrafici nel 2017 ma hanno cessato l’attività lavorativa prima, ad esempio, nel 2016, sono comunque esclusi dal diritto all’indennizzo”, stabilito dal cosiddetto “Decreto crisi aziendali”.

Si legge nel testo dell’interrogazione: “Con la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 30 dicembre 2018, articolo 1, commi 283 e 284) la Lega al Governo ha reso strutturale l’indennizzo per cessazione attività commerciali in crisi con decorrenza 1° gennaio 2020. Una circolare restrittiva dell’Inps, la n. 77 del 24 maggio 2019, ha incluso – del tutto arbitrariamente rispetto alla volontà del legislatore, a parere degli interroganti – tra i requisiti per accedere al beneficio, la cessazione dell’attività dopo il 1° gennaio 2019, di fatto creando una platea di lavoratori cosiddetti «esodati del commercio», ovvero tutti coloro che avevano dovuto chiudere la propria attività commerciale tra il 2017 ed il 2018, nonostante gli stessi avessero contribuito al versamento della maggiorazione dello 0,09 per cento dell’aliquota contributiva“.

Il “Decreto crisi aziendali”

“Con il cosiddetto «decreto crisi aziendali» l’attuale Governo ha riparato a tale situazione; l’articolo 11-ter del decreto-legge n. 101 del 2019, convertito dalla legge n. 128 del 2019, ha esteso l’ambito di applicazione anche ai soggetti che hanno cessato definitivamente l’attività commerciale nel 2017 e nel 2018. Con circolare n. 4 del 13 gennaio 2020, l’Inps fornisce indicazioni, chiarendo che a partire dal 3 novembre 2019, data di entrata in vigore della citata legge n. 128 del 2019, possono presentare domanda di indennizzo, ai sensi della legge n. 145 del 2018 e successive modificazioni e integrazioni, anche i soggetti che abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale dal 1° gennaio 2017 purché, al momento della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 207 del 1996 e rinviando, per quanto riguarda requisiti, condizioni di accesso, modalità di presentazione della domanda, importo del trattamento ed incompatibilità, alle istruzioni già fornite con la circolare n. 77 del 2019″,  viene precisato nel documento.

“Il  bonus commercianti, si ricorda, è una prestazione economica, cui tutti coloro che esercitano l’attività commerciale contribuiscono con il versamento di una maggiorazione, finalizzata ad accompagnare fino alla pensione di vecchiaia coloro che lasciano definitivamente l’attività”, ha sottolineato l’On.Murelli.

Le richieste degli Esodati indennizzo commercianti 2014/2016

Gli Esodati indennizzo commercianti 2014/2016 hanno precisato le proprie richieste al Governo in una lettera rivolta al Ministro Catalfo. “Noi ci chiediamo: perché gli anni 2014/2015/2016 non sono stati presi in considerazione? Vero che c’era la possibilità di fare domanda fino al 31 gennaio 2017, ma è anche vero che molti non lo sapevano ed altri non avevano i requisiti anagrafici”, si legge nella missiva.

Gli Esodati indennizzo commercianti 2014/2016 hanno proseguito:”Per favore riconsiderate che noi, come gli altri, abbiamo un diritto acquisito e non ne possiamo usufruire. Siamo persone oramai fuori dal mondo del lavoro, abbiamo versato e lavorato come i commercianti degli anni successivi …perché siamo penalizzati? Non c’è una logica in tutto ciò e né motivazioni. Abbiamo sempre versato il contributo richiesto dall’INPS per accedere a tale diritto e avendo ora raggiunto l’età prevista dai requisiti, chiediamo pari dignità a coloro che hanno cessato l’attività in data successiva al 1.01.2017″.

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