Diritto di visita ai figli per i genitori separati ai tempi del Coronavirus. Ecco le novità

Diritto di visita ai figli per i genitori separati ai tempi del Coronavirus. Ecco le novità

Per quanto concerne il diritto di frequentazione e visita del genitore separato non affidatario, gli spostamenti finalizzati a prendere, tenere e a riportare i figli all’altro genitore, possono considerarsi spostamenti “necessari” e, quindi, leciti. Il Governo ha chiarito che gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario sono consentiti secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.

Il Governo chiarisce la portata delle misure relative al contenimento del Coronavirus sul diritto di visita dei figli

Il D.P.C.M. 9 marzo 2020 prevede di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. Con riferimento al diritto di visita del genitore separato non affidatario ci si è interrogato sul fatto se gli spostamenti dei genitori per prendere e riportare i figli potessero rientrare in quelli di necessità. Il Governo ha chiarito che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio“.

La pronuncia del Tribunale di Milano dell’11 marzo 2020

il Tribunale di Milano, con provvedimento dell’11 marzo 2020, ha prescritto ai genitori di attenersi agli accordi raggiunti nel giudizio di separazione sulle frequentazioni padre-figli, nonostante i genitori abitassero in due Comuni diversi. Il Giudice ha affermato che le disposizioni previste dal Decreto Conte dell’8 marzo “non siano preclusive dell’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori laddove consentono gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio, sicché alcuna chiusura di ambiti regionali può giustificare violazioni, in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti”.

Il Giudice ha aggiunto che “gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”. In conclusione il genitore non affidatario deve poter vedere i figli secondo il calendario previsto.

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