Dichiarazione IVA 2019: ecco le novità per i forfettari!

Dichiarazione IVA 2019: ecco le novità per i forfettari!

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito il modello e le istruzioni relative all’anno d’imposta 2018. E’ stata confermata la scadenza del 30 aprile 2019 con invio a partire dal 1° febbraio 2019. Insieme al modello di dichiarazione IVA, con il provvedimento del 15 gennaio 2019 l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche il modello IVA Base, con l’allegato delle relative istruzioni. In ambedue i casi la scadenza per l’invio resta fissata al prossimo 30 aprile.

Dichiarazione Iva 2019, modello, istruzioni e le novità per i forfettari

Nel modello IVA 2019, per quanto riguarda le novità relative ai contribuenti in regime forfettario, nel rigo VO34, è stata inserita la casella 3 per i contribuenti che nel corso del 2015 avevano optato per l’applicazione del regime fiscale di vantaggio previsto dal DL n. 98/2011, e che dal 2018 hanno revocato la scelta accedendo al regime forfetario della legge n. 190 del 2014.

E ancora novità relative ai contribuenti che dal 1° gennaio 2019 parteciperanno ad un Gruppo IVA, con l’inserimento nel modello di dichiarazione del rigo VA16. I contribuenti interessati dovranno barrare la casella per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale Iva precedente l’ingresso nel Gruppo. Inoltre è stato inserito il campo 2 del rigo VX2, per indicare la parte dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione, pari all’ammontare dei versamenti Iva effettuati con riferimento al 2018, che deve essere trasferita al Gruppo dal 1° gennaio 2019.

Inoltre, è stato pubblicato il modello di dichiarazione IVA Base 2019 semplificato utilizzabile dai soggetti passivi IVA che nel corso dell’anno hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva quali, ad esempio, quelli previsti dall’articolo 34 per gli agricoltori o dall’articolo 74-ter per le agenzie di viaggio.

E ancora hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all’articolo 34-bis; non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione ed importazioni, ecc.); non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 28 del 1997; non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

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