Decreto Sostegni ter: l’indennità per danni permanenti da vaccino

Vaccini anti-Covid e cure: cosa è autorizzato e cosa no. Il punto della situazione

Venerdì scorso il decreto legge Sostegni ter ha introdotto a sorpresa un’estensione dell’indennizzo per danni da vaccino a favore di chi non ha l’obbligo. Come spiega il sito del Sole 24 Ore, l’articolo 20 del Dl stabilisce che l’indennizzo spetta anche a chi abbia riportato un danno biologico permanente «a causa della vaccinazione anti Sars-Cov2 raccomandata». Quella obbligatoria non è menzionata, perché già inclusa nella  legge 210/1992.

In effetti l’ampliamento della platea potrebbe essere un modello da estendere a tutti i casi di alea terapeutica e mira alla deflazione del contenzioso: per chiedere il sussidio occorre rinunciare a eventuali azioni risarcitorie fondate sull’accertamento di vere e proprie responsabilità civili. Anche perché l’estensione dell’obbligo vaccinale agli ultracinquantenni ha innescato reazioni molto vivaci. A prescindere dal bilanciamento fra libertà individuali e tutela della salute pubblica, c’è bisogno di chiarezza sulle responsabilità connesse a possibili eventi avversi derivanti dall’assunzione obbligatoria del farmaco.

Nei TSO il consenso non è dovuto!

Queste responsabilità, secondo molti, vanno messe in carico allo Stato, tuttavia sarebbero escluse dall’effetto liberatorio della firma posta in calce al modulo di consenso informato. C’è allora chi ha chiesto la revisione del modulo. Ma questo sarebbe un errore, perché nei trattamenti sanitari obbligatori il consenso non è dovuto, in quanto non c’è possibilità di scelta. Oltre a ciò resta pieno il diritto di essere informati sul tipo di trattamento e le sue possibili complicanze. E in ogni caso va compilato il questionario anamnestico indispensabile a valutare se ci sono «specifiche condizioni cliniche» in presenza delle quali la vaccinazione può essere omessa o differita.

E ancora: fuori dai trattamenti obbligatori, il consenso serve ad attestare che si è ricevuta informazione adeguata per valutare pro e contro e decidere liberamente; ciò non vuol dire affatto che il consenso equivale a esonero di responsabilità, essendo semmai la presa d’atto di un’alea correlata a un’attività di cura, che non basta a fondare un giudizio di colpa; tale alea rimane dunque in capo a chi presta il consenso, ma non se c’è un trattamento obbligatorio.

Va prevista un’equa indennità!

La Corte Costituzionale ha affermato che l’imposizione dell’obbligo, oltre che volta a preservare lo stato di salute altrui, deve esser tale da non incidere negativamente sulla salute di chi è obbligato, salvo che per le sole conseguenze che appaiano normali e, quindi, tollerabili. Va dunque prevista un’equa indennità per chi riporti danni seri a seguito di vaccino obbligatorio. Perciò le leggi 210/1992 e 229/2005 prevedono già delle indennità per danni psicofisici permanenti da vaccinazioni obbligatorie. Rimane ben ferma la possibilità di una più ampia tutela risarcitoria, nei casi in cui si possa dare la non facile prova che il danno sia ascrivibile a una condotta colposa del vaccinatore, del ministero della Salute o di altri potenziali responsabili nel processo di produzione del farmaco.

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