Decreto Rilancio, sospesi i pignoramenti di stipendi e pensioni! Tutte le novità

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Il Decreto Rilancio, in vigore dal 19 maggio 2020, al Titolo VI, dedicato alle “Misure fiscali”, articolo 152 “Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni”, prevede la sospensione fino al 31 agosto degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Nel dettaglio, come riporta il sito filodiritto.com, il comma 1 del suddetto articolo stabilisce: “Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione”.

Le somme sono disponibili al debitore

Dunque, secondo quanto stabilisce il Decreto, come riferisce il suddetto sito, restano bloccati gli accantonamenti di prima della data di entrata in vigore del Decreto, e restano acquisite e non rimborsate le somme accreditate, prima di quella stessa data, all’Agente della Riscossione. “Il datore di lavoro o l’ente pensionistico, quindi, non effettuerà le relative trattenute e le somme saranno rese disponibili al debitore”.

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