Ddl Pillon: ecco cosa prevede il disegno di legge sull’affido condiviso dei figli e il loro mantenimento

Ddl Pillon: ecco cosa prevede il disegno di legge sull’affido condiviso dei figli e il loro mantenimento

Lo scorso settembre è arrivato alla commissione Giustizia del Senato il disegno di legge “ddl Pillon”, che introduce una serie di modifiche in materia di diritto di famiglia, separazione e affido condiviso dei e delle minori. Esso introduce la “bigenitorialità perfetta”, ovvero in caso di separazione di una coppia, il mantenimento dei figli, il loro affido, e di conseguenza i costi e il tempo passato con loro, devono essere equamente divisi tra padre e madre.

Il senatore della Lega Simone Pillon, di cui il disegno prende il nome, ha spiegato che l’obiettivo della sua legge è una «progressiva de-giurisdizionalizzazione» e la volontà di rimettere «al centro la famiglia e i genitori» lasciando al giudice il «ruolo residuale di decidere nel caso di mancato accordo». Il ddl Pillon è composto da ventiquattro articoli e prevede che le disposizioni introdotte, una volta entrate in vigore, si applichino anche ai procedimenti pendenti.

Ddl Pillon: mediazione obbligatoria e a pagamento

Il ddl Pillon, prevede l’introduzione della mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni «a pena di improcedibilità», dicendo esplicitamente che l’obiettivo del mediatore è «salvaguardare per quanto possibile l’unità della famiglia». Nell’articolo 1 del disegno legge, infatti, viene istituito l’albo professionale dei mediatori familiari e viene precisato chi può esercitare quella professione: tra loro «anche agli avvocati iscritti all’ordine professionale da almeno cinque anni e che abbiano trattato almeno dieci nuovi procedimenti in diritto di famiglia e dei minori per ogni anno».

Il mediatore familiare (articolo 2) è tenuto al segreto professionale e nessuno degli atti o dei documenti che fanno parte del procedimento di mediazione familiare «può essere prodotto dalle parti nei procedimenti giudiziali», a eccezione dell’accordo finale raggiunto e nell’articolo 3 invece viene spiegato come si svolge la mediazione. Nell’articolo 4 viene spiegato che è gratuito solo il primo incontro di mediazione, mentre gli altri sono a carico delle due persone che si stanno separando.

Ddl Pillon: equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari e mantenimento in forma diretta senza automatismi

Nell articolo 11 del Ddl Pillon si legge che «indipendentemente dai rapporti intercorrenti tra i due genitori» il minore ha diritto a mantenere «un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e la madre, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali e a trascorrere con ciascuno dei genitori tempi adeguati, paritetici ed equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale». I figli dovranno dunque trascorrere almeno dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, con ciascun genitore, a meno che non ci sia un «motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica» dei figli stessi. Non solo: i figli avranno il doppio domicilio «ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute».

Per quanto riguarda il mantenimento ciascun genitore contribuirà per il tempo in cui il figlio gli è affidato e il piano genitoriale dovrà contenere la ripartizione per ciascun capitolo di spesa, sia delle spese ordinarie che di quelle straordinarie. Viene precisato che andranno considerate sempre «le esigenze del minore, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».

Nel ddl Pillon si propone inoltre di contrastare il fenomeno dell’alienazione genitoriale: «Nelle situazioni di crisi familiare il diritto del minore ad avere entrambi i genitori finisce frequentemente violato con la concreta esclusione di uno dei genitori (il più delle volte il padre) dalla vita dei figli e con il contestuale eccessivo rafforzamento del ruolo dell’altro genitore» come si legge nelll’articolo 12.

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