Danni da vaccino anti Covid e da emotrasfusione: tutte le novità sul risarcimento

Danni da vaccino anti Covid e da emotrasfusione: tutte le novità sul risarcimento

Chi ha un danno da emotrasfusione non può cumulare gli indennizzi previsti dalla legge 210 del 1992 e il risarcimento del danno eventualmente richiesto in un giudizio civile. Ma il divieto non opera per il solo fatto che la vittima abbia titolo per pretendere l’indennizzo, ma ne presuppone l’effettivo pagamento. Come riporta il sito del Sole 24 Ore, lo ha deciso la Cassazione che, con l’ordinanza 12388 del 15 aprile 2022, ha chiarito i termini del divieto di cumulo tra indennizzi e risarcimenti, con principi applicabili anche in caso di danni da vaccini anti Covid.

Nel caso in esame, la richiesta risarcitoria era stata svolta nei confronti del ministero della Salute a seguito di una infezione da epatite C contratta in conseguenza di una emotrasfusione. La Corte d’appello ha emesso sentenza di condanna ma ha ridotto la posta risarcitoria decurtando una somma pari all’ammontare dell’indennizzo che il danneggiato avrebbe ottenuto dopo che la Commissione medico ospedaliera competente prevista dalla legge 210/992 ne aveva affermato il diritto. La Cassazione cassa la sentenza d’appello precisando che nessuna decurtazione avrebbe dovuto essere effettuata poiché il Ministero non aveva dato la prova dell’effettivo pagamento dell’indennizzo a favore dell’attore.

Danni da vaccinazione obbligatoria!

Gli esiti sono applicabili ai vaccini anti Covid perché la tutela indennitaria prevista dalla legge 210 riguarda, oltre ai danni da emotrasfusione, quelli derivanti da vaccinazione obbligatoria e anche da vaccinazioni facoltative ma raccomandate per esigenze di salute pubblica (Corte costituzionale, sentenza 118/2020). Il decreto legge 4 del 2022 ha poi espressamente esteso il sistema indennitario ai danni permanenti causati dalla «vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana», con conseguente previsione di nuovi stanziamenti a copertura dei costi, per il 2022 e per il 2023.

In sintesi, chi si ritenga danneggiato da un vaccino anti Covid può senz’altro presentare domanda di indennizzo, chiedendo che sia accertata da parte della Commissione medica competente la riferibilità causale della complicanza e del danno permanente alla somministrazione del farmaco, senza dover indagare su eventuali responsabilità risarcitorie.

Non è in ogni caso preclusa l’azione civile a chi preferisca ottenere un vero e proprio risarcimento a carico del soggetto ritenuto responsabile della causazione del danno. L’azione può essere promossa anche da chi abbia già chiesto e ottenuto l’indennizzo, ma il risarcimento dovrà tener conto di quanto già percepito a titolo indennitario, decurtandolo dal montante risarcitorio al fine di evitare indebiti arricchimenti. Però, se il ministero non dà prova dell’avvenuto pagamento dell’indennizzo, la decurtazione non opera.

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