Cumulo della pensione e lavoro autonomo: i chiarimenti dell’Inps

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L’Inps ha fornito chiarimenti sulla dichiarazione dei redditi conseguiti nell’anno 2017, a seguito del divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. L’Ente previdenziale, in applicazione dell’articolo 10 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 503,  che dispone, al comma 4, che, ai fini dell’applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all’Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell’IRPEF per il medesimo anno, con il messaggio  n. 4018 del 29 ottobre 2018, ha chiarito che i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l’anno 2017, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2018, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell’anno 2017, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2017.

 Messaggio Inps  n. 4018 del 29 ottobre 2018: i pensionati esclusi dall’obbligo di dichiarazione dei redditi.

Con il messaggio n. 4018 del 29 ottobre 2018, l’Inps ha precisato, inoltre, che sono esclusi dall’obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2017 alcune categorie di pensionati: 

i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;  i titolari di pensione di vecchiaia; i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo; i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima ed i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. 

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