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Costituzione di rendita vitalizia per i contributi omessi e caduti in prescrizione

La circolare Inps n.78/2019 fornisce alcuni chiarimenti sulle regole in vigore per costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962.

Autore: Antonella Viviano
2 Giugno 2019
- Categoria: News, Previdenza

La circolare n.78 del 29 maggio 2019 riepiloga i principi inderogabili della disciplina della costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, fornendo alcuni chiarimenti in merito alle regole in vigore, nonché individuando i comportamenti di cautela da adottare nell’istruttoria delle relative istanze. Sono illustrate, in particolare, alcune precisazioni in merito alle retribuzioni da prendere a base del calcolo dell’onere di rendita vitalizia con riferimento ai periodi che si collocano nel “sistema contributivo”.

Nella circolare, in particolare, vengono illustrati: i presupposti della costituzione di rendita vitalizia, la prova dell’esistenza del rapporto di lavoro, la prova documentale, data certa, esistenza certa, la prova della durata e continuità della prestazione lavorativa, la prova della durata e della continuità della concreta prestazione lavorativa, la testimonianza. L’allegato alla circolare fornisce chiarimenti in merito ad alcuni profili probatori e ad alcuni documenti più ricorrenti nella prassi amministrativa.

Costituzione di rendita vitalizia

La costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 consente, previa esibizione di prove rigorose, di versare un onere a copertura dei periodi di lavoro la cui contribuzione sia stata omessa e che non sia recuperabile per il decorso dei termini di prescrizione.

L’esame delle domande di costituzione di rendita vitalizia, infatti, è caratterizzato da una particolare complessità dovuta ai seguenti tre fattori: l’esercizio di una prudente attività valutativa della documentazione presentata a supporto dell’istanza, nel quadro di un regime probatorio rigoroso; lo svolgimento di attività di riscontro circa fatti risalenti; la coesistenza nella fattispecie di interessi rilevanti generalmente vantati dai diversi interlocutori (quello del lavoratore al riconoscimento della rendita vitalizia e quello del datore di lavoro a non essere esposto agli effetti pregiudizievoli del riconoscimento di un inesistente rapporto di lavoro). In tale contesto, l’Istituto riconosce la rendita vitalizia solo nei casi di esistenza certa del rapporto di lavoro e di sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge.

Il mutamento dei requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso al pensionamento, le forme di salvaguardia, esodo e prepensionamento – incentivando gli assicurati alla ricerca e al conseguimento anticipato dei requisiti assicurativi – amplificano la rischiosità del processo diretto al riconoscimento della costituzione di rendita vitalizia.

Presupposti della costituzione di rendita vitalizia

Finalizzato a porre rimedio alle omissioni contributive, l’istituto previsto dall’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 presuppone l’inadempimento dell’obbligo assicurativo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti(I.V.S.).  La contribuzione omessa, inoltre, deve essere non più suscettibile di recupero da parte dell’Inps per maturata prescrizione. La norma in esame non è applicabile nei casi in cui le disposizioni vigenti all’epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro prevedevano l’esclusione dall’obbligo assicurativo I.V.S.

Inizialmente applicato in favore dei soli rapporti di lavoro subordinato, l’istituto in parola è stato esteso alle seguenti fattispecie: familiari coadiuvanti e coadiutori dei titolari di imprese artigiane e commerciali (cfr. le circolari n. 31/2002 e n. 65/2008); collaboratori del nucleo diretto coltivatore diversi dal titolare e collaboratori dei nuclei colonici e mezzadrili (cfr. le circolari n. 32/2002, n. 36/2003, n. 10/2004 e n. 141/2004); tutti coloro che, essendo soggetti al regime di assicurazione obbligatoria nella Gestione separata di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, non siano però obbligati al versamento diretto della contribuzione, essendo la propria quota trattenuta dal committente/associante e versata direttamente da quest’ultimo (cfr. la circolare n. 101/2010); iscritti alla Cassa per le pensioni degli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, a far data dal 1° gennaio 2020 (cfr. la circolare n. 169/2017 come modificata dalla circolare n. 117/2018).

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Antonella Viviano

Antonella Viviano

Ha integrato gli studi universitari in matematica con competenze di carattere informatico. Coltiva da sempre la passione per la scrittura e per lettura con preferenze per la narrativa classica, la storia ed i libri gialli. Appassionata di arte, cucina, bricolage ed acquariologia.
Mail: a.viviano@diritto.news

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