Controlli fiscali: arriva lo stop estivo

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Per i controlli fiscali giunge la tregua estiva: dall’ultima settimana di luglio 2022 non partiranno più le lettere dell’Agenzia delle Entrate su compliance e comunicazioni di irregolarità sulle dichiarazioni fiscali. Gli invii ripartiranno dalla seconda settimana di settembre. Come riporta il sito Informazionefiscale.it, lo ha annunciato ieri il presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Elbano de Nuccio, al termine di un’interlocuzione con l’Amministrazione finanziaria. Secondo de Nuccio l’Age “sospenderà l’invio delle comunicazioni di irregolarità delle dichiarazioni fiscali e delle lettere finalizzate alla compliance, nel periodo compreso tra l’ultima settimana di luglio e la prima di settembre”.

Pausa aggiunta a quella consueta!

Questa pausa sugli invii delle comunicazioni di incongruenze che emergono dalle verifiche fiscali e degli inviti a mettersi in regola si aggiunge alla solita pausa estiva prevista a partire dal 1° agosto. Infatti dal 2017, secondo quanto stabilito dall’articolo 7-quater, comma 16, i tempi di comunicazione tra Fisco e cittadini si dilatano. Recita infatti l’articolo:

“I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.”

Nello stesso periodo si sospende anche il termine di trenta giorni per il pagamento degli avvisi bonari, ossia le comunicazioni di irregolarità che arrivano a seguito di controlli automatici, così come quelle inviate dopo i controlli formali e relativi alla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. La tregua canonica, inoltre, anche il calendario generale di scadenze fiscali, secondo quanto previsto dall’articolo 3-quater del decreto legge n. 16/2012, i termini che cadono del periodo che va dal 1° al 20 agosto sono automaticamente differiti al 20 agosto (22 agosto per il 2022), data entro la quale è possibile adempiere senza l’applicazione di sanzioni e maggiorazioni.

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