Consulta: la legge sullo sciopero degli avvocati è incostituzionale

Consulta: la legge sullo sciopero degli avvocati è incostituzionale

La legge sullo sciopero degli avvocati è incostituzionale. Secondo la Corte Costituzionale, l’articolo 2 bis della legge 13 giugno 1990 n. 146 che fissa le norme sul diritto di sciopero degli avvocati a salvaguardia dei diritti fondamentali della persona è incostituzionale in quanto incide sulla restrizione della libertà personale degli imputati in regime di custodia cautelare, affidando al consenso individuale il potere di eludere un principio sovrano.

Per la Suprema Corte è la legge che stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva perché la tutela della libertà personale è un valore unitario e indivisibile che non può subire deroghe o eccezioni.

La legge sullo sciopero degli avvocati è incostituzionale.

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Reggio Emilia nel cosiddetto maxiprocesso Aemilia con riferimento all’articolo 2 bis della legge 146/1990, che riconosce il diritto dei difensori all’astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, fermo restando il necessario contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati, e affida alle associazioni o agli organismi di rappresentanza delle categorie interessate l’adozione di codici di autoregolamentazione.

Tra maggio e giugno del 2017, quando due sedute erano saltate per sciopero degli avvocati iscritti alle Camere Penali, si era creato un paradosso. Saltate proprio perché in base all’articolo di legge incriminato gli imputati avevano dato il loro consenso, vincolante, all’astensione dei legali. Determinando così la sospensione delle udienze e il prolungamento dei termini di carcerazione preventiva.

Da un lato, diritto di sciopero regolato dalla legge del 1990, e dall’altro il diritto al limite massimo della carcerazione preventiva, stabilito dall’art. 13 della Costituzione. Due principi a tutela delle libertà individuali e collettive che entravano in conflitto.

Con la sentenza n.180 depositata il 27 luglio 2018, la Corte presieduta da Giorgio Lattanzi ha stabilito che il diritto di sciopero è incostituzionale. La Corte costituzionale, dopo aver richiamato la riserva di legge stabilita dall’articolo 13 della Costituzione in materia di libertà personale, ha preso atto che l’articolo 2 bis della legge 146/90 rimanda a una regola del codice di autoregolamentazione che produce effetti diretti sui termini di custodia cautelare, in violazione della riserva di legge. Di qui l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2 bis nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione interferisca con la disciplina legale dei limiti della custodia cautelare.

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