Conguaglio di fine anno 2019 dei contributi previdenziali e assistenziali

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L’Inps con la circolare n.160 del 27 dicembre 2019 ha fornito indicazioni in merito alle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2019, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione. Nel dettaglio, vengono illustrate le modalità di rendicontazione degli elementi variabili della retribuzione, ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 7 ottobre 1993.

I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2019” con scadenza di pagamento 16 gennaio 2020, anche con quella di competenza di “gennaio 2020”, con scadenza di pagamento 16 febbraio 2020. Le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2020”, con scadenza di pagamento 16 marzo 2020.

Conguagli anche a febbraio 2020

Le operazioni di conguaglio potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2020” con la scadenza di pagamento 16 marzo 2020, senza aggravio di oneri accessori, considerato che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative. L’Inps fa presente che resta fissato l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2020.

Per alcune categorie di dipendenti pubblici, come  il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della maggiorazione del 18% prevista dall’articolo 22 della legge n. 177/1976 potrà avvenire anche con la denuncia del mese di “febbraio 2020”.

Elementi variabili della retribuzione 

La Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26.03.1993, approvata con il DM 7.10.1993, ha stabilito che “qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall’intervento di tali fattori, fatta salva, nell’ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell’anno stesso e quella soggetta a contribuzione”.

Vengono considerati, allo scopo: i compensi per lavoro straordinario, le indennità di trasferta o missione, l’indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS, l’indennità riposi per allattamento, le giornate retribuite per donatori sangue, le riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL, i permessi non retribuiti, le astensioni dal lavoro, le indennità per ferie non godute, i congedi matrimoniali, le integrazioni salariali (non a zero ore).

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