Concessione del prolungamento degli interventi di sostegno del reddito: le novità

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019 il Decreto 18 aprile 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Concessione del prolungamento degli interventi di sostegno del reddito”. Il decreto stabilisce che venga “concesso il prolungamento dell’intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di n. 2 lavoratori che, nell’anno 2019, non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all’art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito“.

Ed inoltre  che: “Il prolungamento è concesso per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall’art. 12 del medesimo decreto legge”.

La normativa in oggetto

Il comma 5-bis del medesimo art. 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dall’art. 1, comma 37, lettera b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in base al quale, «con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 5, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’ art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell’intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e, in ogni caso, per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo»;

Monitoraggio dell’Inps

Il comma 6 dell’art. 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce che l’INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 del medesimo art. 12 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze previste dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, l’INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal comma 5 del medesimo art. 12.

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