Casse professionali e riforma delle pensioni: le precisazioni dell’Adepp

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Si è tenuta, ieri l’audizione dell’AdEPP presso la Commissione Lavoro del Senato nell’ambito del processo di conversione in  legge del decreto 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”.  “Pur comprendendo la finalità di sostegno a chi è in difficoltà della misura cosiddetta “saldo e stralcio”,  ridurre a chi vi aderisce la contribuzione previdenziale equivale ad una prestazione previdenziale ridotta, non solo nel quantum, ma anche negli anni”, ha sottolineato il Presidente dell’AdEPP, Alberto Oliveti.

L’AdEPP,  ha sottolineato che “gli enti previdenziali privati di cui al d.lgs. 509/1994 e al d.lgs. 103/96 non beneficiano di alcun trasferimento e/o finanziamento pubblico e non godono di alcuna garanzia da parte dello Stato, per quanto attiene a un’eventuale situazione di disavanzo, essendo, anzi, previsto il ricorso alla liquidazione coatta amministrativa laddove sia impossibile ripristinare l’originario equilibrio economico-finanziario. Pertanto norme che introducono sanatorie o cancellazione dei crediti delle casse producono un danno importante, sia per le casse che avranno così minori entrate, sia per i singoli che, in base ai nostri regolamenti, non potranno utilizzare quegli anni “cancellati” né per la misura né per il diritto. Pertanto occorre, in caso si voglia introdurre riforme anche per i liberi professionisti, sempre rinviare ai regolamenti delle singole Casse, aventi oggi sistemi e regole specifiche”.

Riforma delle pensioni e Casse professionali

“I Governi negli ultimi anni stanno introducendo diverse norme in materia di previdenza volte ad introdurre per il regime pubblico strumenti e percorsi di flessibilità in uscita (cumulo, anticipo pensione, quota cento, riscatto dei contributi, et). In merito le Casse hanno autonomia regolamentare nell’ambito dell’autosufficienza finanziaria e al contempo devono rispettare il vincolo della sostenibilità a 50 anni, tenendo conto dell’andamento demografico professionale delle proprie platee di riferimento.

Inoltre, “agli enti stessi non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali” (d.lgs.509/1994). Pertanto, in merito, non si possono imporre riforme in materia di previdenza ex lege all’esterno, ma al massimo prevedere e autorizzare che le singole Casse possano introdurre strumenti di flessibilità  pensionistica attraverso i propri regolamenti, così da tener conto quindi dei propri bilanci tecnici“, ha precisato l’Associazione degli enti previdenziali privati.

Casse Professionali e tassazione 

A proposito della tassazione, l’AdEPP ha dichiarato:”Tutte le Casse hanno dimostrato il rispetto del vincolo della sostenibilità finanziaria a 50 anni superando il cosiddetto “stress test Fornero”. Al fine di garantire la sostenibilità  finanziaria delle Casse e consentire ad esse di svolgere una funzione di welfare più ampia, dovrebbe essere  ripensato il modello di tassazione armonizzandolo con quello applicato negli altri Paesi membri dell’UE. Occorre ridurre quindi la tassazione sui rendimenti dei contributi investiti oggi al 26%

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