Cassazione: assolto un uomo che portava nel portaoggetti un coltello

Corte di Cassazione assolve uomo nel cui vano portaoggetti dell'auto aveva una coltello di 18 centimetri

Automobilista viene beccato con un coltello di ben 18 centimetri nel portaoggetti del veicolo. Per i giudici della corte di Cassazione l’episodio non costituisce reato in quanto il comportamento non è abituale e tenuto da soggetto incensurato, per cui va applicata la causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p. Così ha deciso la prima sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 6974/2018 depositata il 13 febbraio scorso.

Assolto per particolare tenuità del fatto, causa di non punibilità prevista all’art. 131 bic c.p. L’arma rinvenuta era nel vano portaoggetti dell’auto del cognato.

L’uomo assolto in Cassazione era stato condannato dal Tribunale di Asti per il reato di  porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’uomo aveva aveva portato fuori dalla propria abitazione, a parer del giudice della prima sentenza senza giustificato motivo, un coltello con blocco lama in acciaio della lunghezza totale di 18 centimetri. Dunque l’uomo era stato giudicato colpevole e costretto a pagare un’ammenda pari a € 800. Ma le cose non si sono fermate qui in quanto l’Uomo giudicato colpevole ha fatto ricorso in Cassazione. Davanti alla Suprema Corte di Cassazione si è difeso asserendo che l’arma era stata rinvenuta nel vano portaoggetti di un’automobile di proprietà del cognato, dal quale l’aveva ricevuta in prestito il giorno prima. Il porto dell’arma secondo l’uomo era avvenuto per una semplice distrazione; né secondo lui avrebbe dovuto verificare il contenuto dell’auto prima di prenderla in consegna. Aveva inoltre richiesto, difendendosi, l’applicazione della “particolare “particolare tenuità del fatto”, causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p.

La Cassazione, con sentenza n. 6974/2018, ha accolto le argomentazioni proposte solo parzialmente, annullando però alla fine senza rinvio la sentenza impugnata. L’uomo è stato considerato non punibile. Gli Ermellini da un lato hanno ritenuto giusta la valutazione del Tribunale rispetto all’integrazione del reato. L’illecito si configura ed è punibile anche laddove manchi l’elemento intenzionale,  essendo, invece, sufficiente che la condotta sia stata posta in essere per negligenza.

Ma d’altro lato, secondo i Giudici del Palazzaccio, il Collegio avrebbe dovuto applicare la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., espressamente richiesta dall’imputato. Il fatto addebitato al ricorrente, “sebbene non inoffensivo”, presentava i caratteri della “particolare tenuità”. Si era trattato, infatti, di un “comportamento non abituale e di modesta entità”, da parte di un soggetto incensurato.

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