Cassazione: anche la nonna acquisita ha diritto a vedere i nipoti

Cassazione: anche la nonna acquisita ha diritto a vedere i nipoti

Nonna acquisita ha diritto a vedere i nipoti.  La seconda moglie o convivente del nonno biologico, ha diritto, secondo quanto sancito dalla Cassazione, a instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

La Cassazione lo ha stabilito accogliendo il ricorso di due coniugi che si erano rivolti al tribunale dei minorenni di Roma per vedere riconosciuto il loro diritto a mantenere i rapporti interrotti o comunque resi assai difficoltosi dai genitori con le nipotine, due gemelle ancora minorenni.

Cassazione ha sancito che anche la nonna acquisita ha diritto a vedere i nipoti.

I giudici del merito avevano, in particolare, respinto il ricorso ritenendo che la signora non fosse legittimata ad agire in giudizio, perché seconda moglie del nonno biologico delle bambine e, dunque, non ascendente, ossia persona legata alle minori da parentela in linea retta.

La prima sezione civile della Suprema Corte ha invece annullato la decisione della Corte d’appello di Roma e disposto un nuovo esame del caso. Come si legge nell’ordinanza depositata, l’interesse al ricorso deve ritenersi sussistente in capo ad entrambi i ricorrenti, essendo portatori entrambi di un interesse a preservare le condizioni per l’armonica e serena crescita delle nipoti derivante dal mantenimento della frequentazione con il nucleo familiare, sia pure di fatto, con il quale le medesime erano abituate a rapportarsi.

Il diritto di visita dei nonni nel Codice civile italiano.

Il diritto di visita dei nonni nel Codice civile italiano è già previsto dal 2014 in caso di separazione o divorzio. Nello specifico, il Codice stabilisce che anche gli ascendenti hanno il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

Ciò significa, che se l’ascendente (ovvero il nonno o la nonna) si vede negato questo diritto può ricorrere al tribunale dei minorenni del luogo in cui risiede il minore affinché vengano adottati gli opportuni provvedimenti nell’esclusivo interesse dei ragazzini.

Ma ciò, non comporta che il nonno o la nonna abbiano automaticamente diritto di visita in qualsiasi caso. In quanto può succedere che il nipote, per qualsiasi motivo, non li voglia incontrare o che il suo rapporto con loro possa essere per lui poco raccomandabile.

Sarà dunque il tribunale, a decidere in merito dopo aver sentito il pubblico ministero ed il minore stesso se ha già compiuto i 12 anni o, se di età inferiore, dimostra di avere la capacità di discernere. Viene sentito anche il genitore che avesse fatto richiesta di difendere il diritto di visita dei nonni.

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