Cartelle esattoriali: ecco le nuove scadenze!

Cartelle esattoriali e bollo auto: in arrivo il condono

Con il decreto entrato in vigore lo scorso 30 giugno, nuove misure urgenti e proroghe per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza da Covid-19. Le somme intimate tramite cartella di pagamento devono essere versate nei sessanta giorni successivi alla data di notifica della cartella stessa. Come spiega il sito del Giornale di Sicilia, per effetto dell’art. 2 del DL 99/2021, i pagamenti i cui termini scadono dall’8.3.2020 al 31.8.2021 devono avvenire, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, cioè entro il 30.9.2021.

La possibilità di dilazione!

Entro il 30.9.2021 le somme non devono, necessariamente, essere pagate tutte in unica soluzione, in quanto è possibile chiederne la dilazione. Durante il periodo di sospensione non vengono notificate le cartelle di pagamento. Le somme che devono essere pagate a seguito di avviso di addebito Inps, se scadono dall’8.3.2020 al 31.8.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 30.9.2021, rimanendo ferma la possibilità di chiedere la dilazione.

Il Dl 99/2021 prevede espressamente che se le somme intimate con accertamento esecutivo scadono dall’8.3.2020 al 31.8.2021, il pagamento può avvenire entro il 30.9.2021. Ciò vale quindi per gli accertamenti in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP e in materia di fiscalità locale. Va detto che secondo la discutibile opinione dell’Agenzia delle Entrate la sospensione predetta non riguarda il pagamento che va eseguito a seguito di notifica dell’accertamento esecutivo, ma i pagamenti delle somme dopo che sono state affidate in riscossione.

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