Call Center: misure per il sostegno al reddito

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L’art. 26-sexies del Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2019, n. 26, ha finanziato, per l’anno 2019, le misure per il sostegno al reddito per il settore dei Call Center, di cui all’art. 44, comma 7 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 22763 del 12 novembre 2015, per un importo pari a 20 milioni di euro, a valere sul Fondo Sociale per l’Occupazione e la Formazione.

Con la Circolare n. 8 del 16/04/2019 sono fornite le indicazioni applicative aggiornate. Nella circolare viene chiarito che :”L’indennità di cui all’art. 1 del decreto interministeriale n. 22763 del 12 novembre 2015 deve essere corrisposta in favore di tutti i lavoratori appartenenti all’azienda. Con riferimento all’articolo 1 del decreto interministeriale citato si evidenzia che il trattamento può essere richiesto soltanto dai soggetti giuridici qualificati come imprese, così come individuate dall’articolo 2082 del codice civile: Per quanto riguarda i lavoratori beneficiari si fa riferimento, infine, all’articolo 1 e all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015″.

Causale d’intervento. Crisi aziendale

Nella circolare n. 8 del 16/04/2019 viene chiarito:” L’articolo 2 del decreto interministeriale citato precisa che l’indennità di cui all’articolo 1 possa essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale. La crisi è valutata sulla base degli indicatori economico-finanziari complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, dai quali deve emergere un andamento a carattere involutivo; l’impresa deve presentare una specifica relazione tecnica, recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico-finanziaria. Deve essere, inoltre, verificato, in via generale, il ridimensionamento o quantomeno la stabilità dell’organico aziendale nel biennio precedente e deve
altresì riscontrarsi di norma, l’assenza di nuove assunzioni.

L’azienda deve presentare un piano di risanamento che, sul presupposto delle cause che hanno
determinato la situazione di crisi aziendale, definisca gli interventi correttivi intrapresi o da
intraprendere, volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale per ciascuna
unità aziendale interessata dall’intervento. Il programma di risanamento deve essere finalizzato a
garantire la continuazione dell’attività e la salvaguardia, seppur parziale, dell’occupazione. L’impresa,
qualora durante il periodo di fruizione del trattamento o al termine dello stesso preveda esuberi
strutturali, deve presentare un piano di gestione degli stessi”.

Quadro normativo

Il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa
in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183”, di seguito decreto legislativo n. 148 del 2015, ha previsto al comma 7
dell’articolo 44 che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, venisse disciplinata la concessione di misure per il sostegno al
reddito, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle imprese
del settore del call-center, nel limite massimo di euro 5.286.187 per l’anno 2015 e di euro 5.510.658 per
l’anno 2016.

Con il decreto interministeriale n. 22763 del 12 novembre 2015 e le circolari n. 31 del 30
novembre 2015 e n. 15 del 29 marzo 2016, è stata data attuazione alla normativa sopra richiamata.
L’articolo 1 comma 240, punto d) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, Legge di Bilancio 2017, ha
previsto il rifinanziamento, per l’anno 2017, delle misure per il sostegno al reddito introdotte dal decreto
legislativo n. 148 del 2015 per un importo pari a 30 milioni a valere sul Fondo sociale per l’occupazione
e la formazione. La Circolare n. 42 del 30 dicembre 2016 ha confermato le modalità operative disposte
dalle due circolari sopracitate n. 31 del 2015 e n. 16 del 2016.
L’ art. 26-sexies del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26, ha
previsto il rifinanziamento, per l’anno 2019, delle misure per il sostegno al reddito introdotte dall’articolo 44, comma 7, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, per un importo pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione. Acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo prot. n. 29/4288 del 12 aprile 2019, con la circolare n. 8 del 16/04/2019 si forniscono le indicazioni e i chiarimenti operativi in merito all’indennità in favore dei lavoratori del settore del call-center, rifinanziata per l’anno 2019.

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