Bonus Mamma, le ultime novità dal Tribunale di Milano!

Bonus Mamma, le ultime novità dal Tribunale di Milano!

l bonus mamma, l’assegno alla nascita una tantum da 800 euro staccato dall’Inps, non può discriminare le donne straniere prive di un permesso di soggiorno di lungo periodo. Quest’ultime sono attualmente escluse dalla assegnazione del premio, per come è stata determinata dall’Istituto stesso via circolare. Dopo la condanna del Tribunali di Bergamo, oggi anche i giudici di Milano hanno dichiarato discriminatoria la distinzione fatta dall’Inps. Anche il Tribunale di Milano assegna dunque un punto alle associazioni che si battono per i diritti civili, ASGI, APN e Fondazione Piccini.

L’Asgi sintetizza la sentenza del Tribunale meneghino, secondo il quale la legge che ha istituito il bonus non conferiva all’Inps alcun potere di restringere il numero di beneficiari, escludendo le mamme straniere prive di permesso di soggiorno di lungo periodo. Al momento infatti costoro non possono presentare la domanda per gli 800 euro, problematica in passato segnalata dai sindacati e dalle stesse associazioni. Si tratta del premio previsto – senza operare distinzione di nazionalità, ritiene il tribunale – per tutte le mamme che si trovino in gravidanza (almeno al settimo mese) tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2017. L’Inps, via circolare, aveva escluso le straniere senza permesso di soggiorno di lungo periodo. Adottando, ha precisato l’Istituto, le indicazioni ministeriali a riguardo, che operavano la stessa distinzione per il Bonus bebè.

Le motivazioni delle restrizioni operate dall’Inps e le risposte dei tribunale di Bergamo e Milano.

“La circolare – ha spiegato in passato l’ente guidato da Tito Boeri – è stata redatta seguendo le indicazioni scritte della Presidenza del Consiglio” e prevede gli stessi “requisiti presi in considerazione per l’assegno di natalità di cui alla legge di Stabilità 190 del 2014  e quindi esclude l’accesso alle straniere senza carta di soggiorno”. Non solo, l’Inps ricordava già nei mesi scorsi di avere “fatto, a suo tempo, presenti queste restrizioni”. E grantiva: “Non appena si riceveranno istruzioni diverse, si procederà ad aggiornare conseguentemente la circolare”.

Nei giorni scorsi a Bergamo il Tribunale aveva già smentito l’impostazione della circolare Inps, dicendo chel’esclusione delle straniere senza permesso ‘lungo’ contrasta con una direttiva dell’Unione Europea (direttiva 2011/98) che garantisce la parità di trattamento nell’accesso alle prestazioni di maternità a tutti i migranti titolari di un permesso per famiglia o per lavoro.

Ma il Tribunale di Milano ha fatto un passaggio ulteriore, ritenendo sufficiente il riferimento alla sola legge nazionale. Questa, spiegano dall’Asgi, prevede “il beneficio con la massima ampiezza (persino senza alcun limite di reddito) e, dunque, non può essere l’Inps ad escludere l’una e l’altra categoria di stranieri”. “Confidiamo che ora l’Inps si adegui rapidamente alla decisione del Tribunale – commenta l’avvocato Alberto Guariso che assisteva le associazioni ricorrenti – evitando così il diffondersi di un contenzioso che sarebbe non solo oneroso per lo stesso Inps ma, soprattutto, ingiusto per la difformità di trattamento che verrebbe a crearsi in una materia così delicata tra chi agisce in giudizio e chi fa affidamento sulle erronee comunicazioni dell’Inps”.

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