Benefici per l’esposizione all’amianto: le ultime novità dall’Inps

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Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto: le ultime novità. L’Inps ha illustrato le ultime novità sulla normativa vigente per i lavorato esposti all’amianto ed ha indicato le modalità per la presentazione della domande delle condizioni per l’accesso al beneficio e della domanda di accesso al beneficio previdenziale con il messaggio n. 696 del 15 febbraio 2018. La normativa di riferimento è quella prevista dall’articolo. 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e al bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto: le novità dalla Legge di Bilancio 2018.

La legge di Bilancio 2018 all’art.1, comma 246 modifica parzialmente il contenuto dell’ art.1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La nuova normativa stabilisce che ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario esposti all’amianto durante le operazioni di bonifica da quest’ultimo, poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti i benefìci previdenziali stabiliti dall’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla bonifica e per i dieci anni successivi al termine dei lavori, a condizione che il rapporto di lavoro in essere sia stato continuativo nel corso delle operazioni di bonifica prese in considerazione.

Per avere il riconoscimento dei benefici previdenziali bisogna presentare la relativa domanda all’Inps, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, quindi entro e non oltre il 2° marzo 2018. La domanda deve essere corredata con la dichiarazione del datore di lavoro che attesti la presenza del lavoratore nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. L’Inps precisa che la domanda di pensione può essere presentata anche contestualmente a quella di verifica del beneficio. Le Strutture territoriali terranno le domande in apposita evidenza, in attesa dell’emanazione delle relative istruzioni, al fine di provvedere ai successivi adempimenti amministrativi.

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