Benefici pensionistici per il lavoratori esposti all’amianto: le novità dalla Legge di Bilancio 2019

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L’articolo 1, comma 279, della legge di bilancio 2019 integra l’articolo 1, comma 275, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, estendendone l’ambito soggettivo di applicazione e comprendendo tra i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – che in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati verso forme pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti, gestite, prima del 1° gennaio 2012, da enti diversi dall’Inps – anche i lavoratori che alla data di presentazione della domanda di pensione, per effetto della ricongiunzione contributiva, non possano far valere contribuzione nell’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

In particolare nell’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 vengono considerati gli “ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività’ di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell’impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell’ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni”.

Destinatari della norma

Per effetto delle nuove disposizioni, con la circolare Inps n. 34 del 27 febbraio 2019, l’Inps estende il campo di applicazione della circolare Inps n. 154 del 17 settembre 2015  ai fini previdenziali.  La nuova disposizioni introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 estende l’ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 1, comma 275, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comprendendo, tra i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati verso forme pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti, gestite, prima del 1° gennaio 2012, da enti diversi dall’INPS – siano esse esclusive, esonerative o sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria – anche i lavoratori che alla data di presentazione della domanda di pensione, per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, non possano far valere contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

La disposizione in esame trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori, che, per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in base alle disposizioni vigenti nella gestione previdenziale accentrante, possano far valere il requisito contributivo e assicurativo di trenta anni, utile ai fini del diritto alla pensione di anzianità, in una sola delle forme esclusive, esonerative o sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria.

Decorrenza 

L’Inps ha precisato che i trattamenti pensionistici liquidati in applicazione dell’articolo 1, comma 279, della legge di bilancio 2019 non possono avere decorrenza anteriore al 2 gennaio 2019, se a carico delle gestioni previdenziali che prevedono decorrenze infra mese, ovvero al 1° febbraio 2019, se a carico delle gestioni previdenziali che non prevedono decorrenze infra mese.

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