Assegno di ricollocazione per disoccupati: entra a regime da aprile, sarà fino a 5.000 euro

Economia e lavoro: segnali di allarme giungono dai dati Istat

L’assegno di ricollocazione per disoccupati entrerà a regime dal 3 aprile. Si tratta di un contributo economico che va da 250 a 5.000 euro per i servizi per il lavoro che offrono un’opportunità di impiego ad un disoccupato che percepisca da almeno quattro mesi la Naspi, la nuova indennità di disoccupazione, ma anche a chi rientra nelle politiche di contrasto alla povertà (nel Rei) o è in cassa integrazione straordinaria. L’assegno diventa tanto più sostanzioso quanto più è difficile (per formazione, territorio e via dicendo) ricollocare il lavoratore in questione. La somma viene incassata dai centri per l’impiego, dalle agenzia per il lavoro o da altri enti accreditati se l’operazione ha avuto successo, cioè se ha portato a un contratto di lavoro.

A quanto ammonta l’assegno di ricollocazione e chi ne ha diritto.

L’assegno di ricollocazione ammonta da mille a 5mila euro se il disoccupato trova un nuovo impiego a tempo indeterminato, apprendistato compreso. Da 500 a 2.500 euro se si firma un contratto a termine di almeno 6 mesi. Nelle regioni considerate “meno sviluppate” (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia) si può scendere a 250 fino a 1.250 euro se si instaura un rapporto a tempo tra i tre e sei mesi.

L’entità dell’assegno varia anche a seconda della difficoltà di reinserimento occupazionale dell’interessato, stabilita nella fase di profilazione. Si terrà conto, tra l’altro, di età, sesso, livello di istruzione, collocazione geografica, precedente esperienza lavorativa.

L’assegno può essere richiesto non solo da chi ha diritto alla Naspi da almeno quattro mesi ma anche dai beneficiari del Reddito di inclusione e dai lavoratori in accordi di ricollocazione. L’importo dell’assegno non viene erogato alla persona disoccupata ma al soggetto che si prende in carico il lavoratore; viene corrisposto solamente a risultato occupazionale acquisito. Una novità appena introdotta riguarda la procedura prevista dall’ultima manovra grazie alla quale il servizio può essere anticipato per i lavoratori già in Cigs.

Una volta che il disoccupato presenta domanda, sceglie chi eroga il servizio di assistenza: può essere un centro per l’impiego o un ente accreditato ai servizi per il lavoro. La richiesta dell’assegno è volontaria e si può presentare anche in via telematica. Il centro per l’impiego, entro 15 giorni, deve decidere se rilasciare o meno l’assegno dopo le verifiche. Se viene accettato si deve quindi elaborare il Patto di servizio personalizzato e il programma di ricerca intensivo. A quel punto il disoccupato deve partecipare agli incontri concordati e deve accettare le offerte congrue di lavoro ricevute. Se rifiuta può andare incontro a sanzioni che partono da una prima riduzione dell’assegno e arrivano alla sua perdita totale.

Per ottenere l’assegno bisogna avere pronta la firma del contratto subordinato. Il disoccupato, per ottenere l’assegno, deve presentare al servizio pubblico la dichiarazione di immediata disponibilità a lavorare.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Diritto.news

Informazioni sull'autore