Assegno di mantenimento non previsto se la Chiesa annulla il matrimonio: la sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11553, ha stabilito che l’assegno di mantenimento non è dovuto nel caso in cui il Tribunale ecclesiastico sancisce la nullità del matrimonio. La nullità interviene quando ci sono vizi gravi, e fa sì che si sciolga ogni vincolo tra i due ex coniugi, quindi non è dovuto neanche il mantenimento. Con queste premesse, la Corte di cassazione ha così accolto il ricorso di un uomo che aveva chiesto la revoca dell’assegno di mantenimento dal momento in cui la Corte di appello ha riconosciuto l’efficacia della sentenza ecclesiastica in cui si pronuncia la nullità del matrimonio.

Assegno di mantenimento ed assegno di divorzio, il chiarimento della Cassazione.

La Corte di Cassazione spiega, inoltre, la differenza esistente tra assegno di mantenimento ed assegno di divorzio, due contributi che hanno alla base presupposti diversi. L’assegno di mantenimento può essere erogato solo nel caso in cui il matrimonio vige ancora, e dunque la separazione personale dei coniugi, che presuppone la legale permanenza del matrimonio, non fa venir meno il dovere di assistenza materiale cui si è vincolati durante il matrimonio e che si concretizza nell’assegno di mantenimento. Se il matrimonio non è più vigente ed i coniugi oramai non sono più tali ma si devono considerare due persone singole, allora va erogato l’assegno di divorzio in base al dovere di solidarietà tra gli ex coniugi. Ciò accade in caso di divorzio, quando cioè si scioglie il vincolo di assistenza materiale del coniuge ma sussiste un riconoscimento della mancanza di mezzi adeguati da parte di uno degli ex coniugi. Vige, in questo caso, la tutela del più debole che si concretizza nel dovere di solidarietà economica che si realizza anche nel caso di divorzio, quando due persone non sono più legate da vincoli matrimoniali ma sono persone singole. La Cassazione ribadisce quindi l’intangibilità dell’assegno di divorzio.

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