Assegno di divorzio: presupposti e parametri. Le ultime novità dalla Corte di Cassazione

Assegno di divorzio, le ultime novità dalla Corte di Cassazione

Assegno di divorzio, le news dalla Corte di Cassazione. Col divorzio l’assegno di mantenimento per la moglie deve rappresentare una misura eccezionale: gli unici legami destinati a restare in vita sono quelli riguardanti i figli. Il foro di Bari conferma la linea della Cassazione. Nei rapporti tra gli ex coniugi è necessario abbandonare la logica solidaristica che faceva protrarre all’infinito l’obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole. Col divorzio, infatti, gli unici legami destinati a restare in vita tra gli ex coniugi sono quelli che riguardano i figli e, anche questi, se riguardanti solo questioni patrimoniali, dovrebbero cessare nel tempo. E’ questa la sintesi di una recente pronuncia del Tribunale di Bari, in linea con il nuovo orientamento della Cassazione secondo cui ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile il precedente parametro della conservazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio va sostituito quello della autosufficienza economica.

Assegno di divorzio, cessa il parametro della conservazione del tenore di vita goduto.

Il riconoscimento dell’assegno divorzile cessa il parametro della conservazione del tenore di vita goduto, e quest’ultimo vien collegato esclusivamente alla accertata inadeguatezza dei mezzi economici di cui dispone il coniuge e all’oggettiva impossibilità di procurarseli. Lo ha chiarito il Tribunale di Roma, sentenza del 13 luglio 2017. La sentenza si inserisce nel solco di altri provvedimenti emessi dalla stessa prima sezione.

Assegno di divorzio: i nuovi presupposti.

Va abbandonata la originaria tesi che individuava i presupposti dell’assegno divorzile nella triplice funzione assistenziale (tenuto conto delle condizioni economiche e personali dei coniugi), risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione) e compensativa (avuto riguardo all’impegno profuso da ciascuno dei coniugi nella formazione del patrimonio comune e nella gestione familiare). L’orientamento giurisprudenziale affermatosi, infatti, ricollega il riconoscimento dell’assegno esclusivamente all’accertata inadeguatezza dei mezzi economici di cui dispone il coniuge e alla oggettiva impossibilità di procurarseli (criterio attributivo-assistenziale). Il riconoscimento dell’assegno divorzile, come insegna la Cassazione nella recente sentenza n. 11504/2017 della Corte di Cassazione, è condizionato da una verifica giudiziale che si articola necessariamente in due fasi, tra loro nettamente distinte e poste in ordine progressivo dalla norma (nel senso che alla seconda può accedersi solo all’esito della prima, ove conclusasi con il riconoscimento del diritto).

Assegno di divorzio: presupposti. Ne ha diritto il coniuge che non autosufficiente economicamente.

Il diritto al mantenimento per l’ex coniuge scatta solo se questi non ha mezzi economici sufficienti per mantenersi. Se non fornisce tale prova non può chiedere l’assegno. Questa inadeguatezza deve essere determinata da cause di cui lei non ha colpa, come ad esempio l’età ormai avanzata, un’invalidità lavorativa, l’essere rimasta fuori dal mondo del lavoro per numerosi anni avendo prima svolto – con il consenso dell’uomo – le faccende domestiche. Viceversa se la donna è ancora in grado di trovare un’occupazione, procurandosi da sola quanto necessario per vivere, o già dispone di redditi differenti dallo stipendio non ha diritto al mantenimento. Sono questi gli importanti principi che derivano da una recente e interessante sentenza del Tribunale di Roma che si uniforma alla rivoluzione operata dalla Cassazione nello scorso mese di maggio.

La prova della non autosufficienza spetta al coniuge che richiede l’assegno.

L’ex coniuge deve dimostrare di non essere in grado di mantenersi da solo: non è più il tenore di vita ma l’inadeguatezza dei mezzi economici di cui dispone il richiedente. Se tale inadeguatezza non viene dimostrata, nulla è dovuto. Solo una volta «accertata l’inadeguatezza dei mezzi economici» in capo alla moglie, e appurata la sussistenza del diritto all’assegno divorzile, si può passare a quantificarne l’esatto importo. Sulla misura incidono diversi fattori come la condizioni economica e il reddito dei coniugi, la durata del matrimonio, la disponibilità di un alloggio (sia pure la casa familiare a seguito dell’assegnazione da parte del giudice in presenza di figli), i sussidi della famiglia di provenienza, ecc.

In pratica, il giudice deve operare due passaggi:il primo è accertare l’esistenza del diritto all’assegno di divorzio che, come detto, è subordinato alla prova – fornita dal coniuge richiedente – delle sue ristrette condizioni economiche. La moglie deve cioè dimostrare di non potersi mantenere da sola e di non aver concrete possibilità per farlo. Questo perché, secondo il mutato orientamento della Cassazione, il divorzio recide ogni legame tra marito e moglie, atteso che il matrimonio è fondato sull’autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali persone singole. All’esito di tale verifica, ove conclusasi con il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile, il giudice ne determina l’ammontare preciso.

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