Articolo 18: incostituzionali le modifiche della legge Fornero!

Articolo 18, incostituzionali le modifiche della legge Fornero!

Se si verifica il caso di ‘licenziamenti economici’ è «obbligatoria la reintegra se il fatto è manifestamente insussistente». Lo afferma la Corte Costituzionale nella sentenza con la quale ha dichiarato «incostituzionale l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, nel testo modificato dalla ‘riforma Fornero’, con riferimento all’articolo 3 della Costituzione».

Così si legge in una nota, riportata dal sito Adnkronos: «In un sistema che, per scelta consapevole del legislatore, attribuisce rilievo al presupposto comune dell’insussistenza del fatto, e a questo presupposto collega l’applicazione della tutela reintegratoria del lavoratore” si rivela “disarmonico e lesivo del principio di eguaglianza” il “carattere facoltativo del rimedio della reintegrazione per i soli licenziamenti economici, a fronte dell’inconsistenza della giustificazione addotta e della presenza di un vizio ben più grave rispetto alla pura e semplice insussistenza del fatto».

Violazione del principio di uguaglianza!

Nel dettaglio, la Consulta ha «censurato la norma nella parte in cui prevede che il giudice, una volta accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, “può altresì applicare”, invece che “applica altresì” la tutela reintegratoria”, continua la nota. In effetti, il principio di eguaglianza ”risulta violato se la reintegrazione, in caso di licenziamenti economici, è prevista come facoltativa, mentre è obbligatoria nei licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo, quando il fatto che li ha determinati è manifestamente insussistente».

Stando alla Corte «non si giustifica un diverso trattamento riservato ai licenziamenti economici, nonostante la più incisiva connotazione della inesistenza del fatto, indicata dal legislatore come manifesta». Alla “violazione del principio di eguaglianza”, secondo la Consulta si associa «l’irragionevolezza intrinseca del criterio distintivo adottato, che conduce a ulteriori e ingiustificate disparità di trattamento».

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